Accertamenti anagrafici- Comunicazione cessione fabbricato- Dichiarazione ospitalità cittadini extracomunitari

  • ACCERTAMENTO ANAGRAFICO

L’iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo per tutte le persone, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che si trovino sul territorio nazionale in maniera non transitoria od occasionale. Difatti, ogni soggetto è libero di fissare dove meglio crede la propria residenza, che deve però corrispondere per legge al luogo della sua dimora abituale, ove cioè egli ha deciso di vivere in modo stabile e duraturo; essa potrà, in qualsiasi momento, essere modificata o trasferita.

Chiunque dimori abitualmente in un determinato luogo, ha il dovere di richiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone sulle quali eserciti la potestà genitoriale o la tutela, nonché il dovere di comunicare ogni mutazione della propria posizione anagrafica (il che avviene in caso di cambio residenza) all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune che provvede, per conto dello Stato, alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente. Tali dichiarazioni devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

L’Ufficiale di anagrafe ha il compito di accertare che la residenza di ogni cittadino sia effettiva e non fittizia (in quanto da essa derivano una serie di vantaggi ma anche di oneri e doveri quali, ad esempio: l’iscrizione alla lista elettorale di quel determinato Comune; gli adempimenti da svolgere in caso di matrimonio; la scelta del medico di famiglia; la competenza dei tribunali e degli uffici giudiziari in generale; il luogo in cui alcuni atti processuali devono essere notificati etc.).Per verificare la regolare posizione anagrafica dei cittadini, l’Ufficiale di anagrafe si avvale della collaborazione della Polizia Locale, disponendo a tal scopo dei controlli che devono essere svolti entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa dall’interessato. L’agente di Polizia Locale incaricato, compie un sopralluogo nell’abitazione del richiedente al fine di accertare che la persona e la sua eventuale famiglia dimorino abitualmente nell’immobile indicato (ACCERTAMENTO ANAGRAFICO).Nel caso in cui, al momento del sopralluogo, il richiedente non venga reperito presso l’abitazione, l’agente da atto con apposito avviso, lasciato presso l’abitazione dello stesso, dell’intervenuto sopralluogo con l’indicazione della necessità di ripetere l’accertamento per verificare se l’assenza ha natura occasionale. In caso di accertamento positivo invece, l’agente trasmette la pratica all’Ufficio Anagrafe. Nel caso l’accertamento sia negativo (ossia dopo tre sopralluoghi in cui non sia stato possibile accertare l'effettiva dimora abituale), l’agente rinvia il modulo con annotazione negativa all’Ufficio Anagrafe: Il richiedente in questo caso dovrà rinnovare la richiesta di residenza.

Normativa di riferimento: Codice Civile – Art. 43; Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; D.P.R. 31/08/1999, n. 394 – Art. 15 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286; D.P.R. 30/05/1989 n. 223 – Art. 19 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 – D.L. 76/2020 variazione art. 10bis L.241/1990 (Preavviso rigetto).

  • COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO

L’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, cosiddetta “Legge antiterrorismo” in quanto finalizzata alla lotta al terrorismo interno ed alla criminalità mafiosa, dispone che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.La comunicazione deve essere presentata all’Autorità locale di pubblica sicurezza (nel caso del Comune di Dorgali, il Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo) per il tramite della Polizia Locale.Per la violazione al disposto dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00.

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, la registrazione del contratto di locazione o di compravendita immobiliare  assorbono l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza: pertanto in questi casi la comunicazione di cessione fabbricato non è dovuta. Tuttavia il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.

Oltre alla locazione ed alla compravendita vi è un’altra tipologia di contratto molto usata: il Comodato d’Uso che può essere oneroso o gratuito. Ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile il Comodato d’Uso è un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. In caso di contratto di comodato d’uso registrato non è più necessaria la comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica, mentre l’obbligo permane nel caso di contratto di Comodato d’uso gratuito non soggetto a registrazione.

Inoltre, la comunicazione di cessione di fabbricato, nei casi previsti, deve essere presentata anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.

Normativa di riferimento: art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

  • DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs.286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Normativa di riferimento: art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998  n.286

Data di ultima modifica: 08/02/2023

Documenti allegati
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Modulo comunicazione cessione fabbricato - Copia.pdf (341.97 KB)
Modulo dichiarazione di ospitalità.pdf (341.97 KB)
informativa_privacy_aggiornata_.doc (31 KB)
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