Constatazione merci invendibili

Nella vita di un’azienda può capitare, che ci si trovi in magazzino della merce da distruggere perché obsoleta o deteriorata, oppure che si debbano eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili. In questi casi è bene sapere cosa fare, quali sono gli adempimenti e le formalità nel caso della distruzione dei beni. La distruzione di beni inservibili in carico ad una azienda o un possessore di partita IVA prevede due procedure diverse in base al valore (costo di acquisto) dei beni: limite sino a € 5.164 e da € 5.164 a € 10.000.

Oltre la soglia di € 10.000, per poter procedere alla distruzione di beni, è obbligatorio l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate oppure ai Comandi della Guardia di Finanza competenti per il luogo dove avviene l’operazione di distruzione i quali provvederanno a sovraintendere le operazioni.

Fino a €10.000 è consentito procedere in proprio alla distruzione dei beni avvalendosi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare al Comando di Polizia Locale che provvederà al controllo delle operazioni. Pertanto gli interessati devono presentare domanda scritta indirizzata al Comando Polizia Locale e consegnata al protocollo generale. Nella richiesta di controllo devono risultare: la natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e/o trasformati. Il mancato rispetto di una delle due procedure, a seconda del valore dei beni, nonché il mancato ritrovamento di quei beni in sede di verifica fiscale comporta la presunzione che gli stessi siano stati ceduti evadendo le imposte, e comporta quindi l’applicazione delle sanzioni sia per l’evasione IVA che per l’evasione delle imposte sul reddito, salvo che il contribuente non possa dimostrare in modo inequivocabile la motivazione della loro assenza.

Normativa di riferimento: DPR 10 novembre 1997 n. 441 - Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 - D.L. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011

 

Data di ultima modifica: 08/02/2023

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