Pareri/verifiche su installazioni pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico

La polizia locale è incaricata di fornire agli Uffici Comunali competenti un preventivo parere in ordine alla conformità dell’intervento previsto alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione in merito al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione delle insegne pubblicitarie e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; si occupa inoltre di verificare, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni imposte sanzionando e segnalando gli interventi posti in essere in assenza o difformità dal titolo autorizzativo.

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE INSTALLAZIONE IMPIANTI/INSEGNE O EFFETTUATO A BORDO DI VEICOLI

Lungo le strade o in vista di esse è  vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità  o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. È inoltre vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Nel Comune di Dorgali come da Ordinanza comunale n.50/2012 è vietata qualsiasi forma di pubblicità a scopi commerciali senza la specifica autorizzazione; la pubblicità sonora, qualora autorizzata non può comunque avere inizio prima delle ore 09:00.

Normativa di riferimento: art. 23 C.d.S; artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;  Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2020); Ordinanza comunale n.50 del 08.08.2012 (Regolamento del commercio sulle aree pubbliche o demaniali e vendita diretta dei produttori).

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato. Ai sensi dell’art. 20 del CdS, sulle strade di tipo A), B), C) e D) (rispettivamente, autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) ( rispettivamente, strade urbane di quartiere e strade locali) l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt.

Normativa di riferimento: art. 20 C.d.S; art. 29 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2020).

Due tipologie di occupazione suolo pubblico di particolare interesse per la Polizia Locale sono:

  1. PASSI CARRABILI

Si definisce passo carrabile - o anche passo carraio - qualsiasi accesso ad una strada o a un fondo oppure ad un’area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli. Non lo sono, invece, i portoni e tutti quei varchi che sono utilizzati esclusivamente dai pedoni.

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

b) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22 comma 2 del CdS.

A concessione ottenuta il segnale indicatore riportante la scritta di passo carrabile, il simbolo di divieto di sosta e il numero di autorizzazione dovranno essere collocati nella zona tra lo spazio pubblico e la proprietà privata ed essere ben visibili da ogni angolazione.

Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta (per la profondità di un metro convenzionale), senza alcuna deroga per i veicoli condotti dal proprietario del passo carrabile.

Il passo carraio è soggetto al pagamento annuale di un canone di occupazione del suolo pubblico, secondo il regolamento del Comune in cui è situato.

Normativa di riferimento: art. 3, comma 1, punto 37 CdS; art.22 CdS;  artt. 44,45, 46 e 120 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; art. 44, commi 4 e 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507; Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2020).

  1. MERCATI E FIERE

Per commercio sulle aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Esso può essere esercitato: in posteggi dati in concessione per dieci anni; su qualsiasi area autorizzata, purché in forma itinerante. Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi. Nel Comune di Dorgali sono individuati e regolati i Mercati di Sa Codina e quello stagionale di via della Pineta a Cala Gonone. Sono inoltre previsti dei bandi per l’assegnazione dei posteggi sul parchetto Palmasera (Lungomare Cala Gonone) o in altre zone, in occasione dei mercatini serali estivi.

Per fiera si intende invece la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Il personale della Polizia Locale, in occasione di fiere e mercati, oltre ad assolvere agli ordinari compiti di polizia stradale e commerciale, può procedere alla cosiddetta “spunta” delle presenze, ossia  l'assegnazione provvisoria dei posteggi di un mercato o di una fiera temporaneamente non occupati dai titolari.

Normativa di riferimento;  Art.20 del CdS; Dlgs. N.114/1998; Legge Regionale n.5/2006; Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2020); Ordinanza comunale n.50 del 08.08.2012 (Regolamento del commercio sulle aree pubbliche o demaniali e vendita diretta dei produttori).

Data di ultima modifica: 28/10/2021

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