Prevenzione randagismo

Benessere degli animali e prevenzione del randagismo

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

alimentazione adeguata;

riparo dalle intemperie;

garanzia della possibilità del movimento in libertà (lunghezza catena almeno 5 metri) e di socializzazione con altri animali;

mantenimento di condizioni igieniche adeguate;

protezione dei parassiti esterni;

cure mediche in caso di malattia;

contatto umano con il proprietario e/o con il nucleo familiare;

utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Chiunque abbandona cani è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da €1000 a €10000 (art.727 C.P. comma 1). Alla stessa pena soggiace chiunque detiene cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttivi di gravi sofferenze (art.727 C.P. comma 2).

Chiunque, per crudeltà o senza necessita, cagiona una lesione ad un cane, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabile per le su caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da €5000 a € 30.000 (art.554 – ter C.P.)

L’aumentata sensibilità della cittadinanza nei confronti del benessere animale e più in generale dei diritti degli animali sta cambiando sempre di più l’approccio nella gestione del problema randagismo. Il primo obiettivo perseguito dalle leggi emanate sia in ambito nazionale che regionale in materia consiste in una decisa  responsabilizzazione dei cittadini (con la realizzazione dell’anagrafe canina e la vigilanza sul rispetto della stessa, al fine di scoraggiare gli abbandoni e favorire il possesso responsabile degli animali);  Il secondo obiettivo è quello di aumentare il senso di educazione civica al rispetto degli animali (vietando l’eutanasia dei cani catturati salvo casi specifici e, al contempo, incentivando gli strumenti della sterilizzazione e dell’adozione dei cani).

In linea generale il Comune, quale autorità amministrativa più vicina al cittadino ed essendo il Sindaco l’Autorità Sanitaria Locale, ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Il Comune esercita il controllo del territorio grazie alla vigilanza della polizia locale che rileva la presenza di cani vaganti nel territorio e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Quest’ultimo può essere gestito direttamente, anche in forma associata con altri Comuni; diversamente, se necessario il Comune può delegare la gestione del canile oppure convenzionarsi con canili già esistenti, di proprietà di associazioni o di privati, per il ricovero dei cani.

In ogni caso, il Comune è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani e deve vigilare continuamente sulla stessa, è responsabile dell’organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale (nel rispetto delle competenze sanitarie del servizio veterinario della Asl).

La Asl è l’organo tecnico che supporta il Comune nell’esecuzione delle attività medico veterinarie e anagrafiche; realizza e aggiorna la banca dati dell’anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente,  fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, La Asl è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari. 

L’anagrafe canina è istituita presso i servizi veterinari delle Asl. I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l’identificazione del loro cane, che avviene mediante l’inoculazione sottocutanea di un microchip elettronico, e la conseguente iscrizione nell’anagrafe canina entro dieci giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso dell’animale. Tali operazioni possono essere svolte gratuitamente dal Veterinario pubblico Asl oppure a pagamento presso veterinari privati autorizzati allo scopo. Al fine di garantire l’accessibilità al servizio gratuito entro i termini di legge ciascun Comune deve mettere a disposizione idonei locali e collaborare con la Asl.

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla Asl competente, oltre alla nascita o all’acquisizione del possesso, ogni variazione concernente lo stato anagrafico del cane: morte, furto o smarrimento, cessione di proprietà o cambio di residenza.

La programmazione degli interventi di cattura dei cani vaganti, è attuata dal Comune, che si avvale a questo scopo delle informazioni derivanti dalle segnalazioni dei cittadini e dalla vigilanza sul territorio della Polizia Municipale e, laddove esistenti, delle Guardie Zoofile. Una volta ravvisata l’esigenza della cattura, il Comune chiede l’apposito intervento del servizio veterinario della ASL competente.

La legge 21/94 vieta espressamente la cattura dei cani randagi a chiunque, al di fuori degli addetti a tale servizio della Asl competente o da essa autorizzati pena l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del trasgressore (art.5 c.1 €51,94) . Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può quindi intervenire direttamente nel prelievo, ma deve segnalare il fatto alla Polizia Locale, che interviene tramite la Asl. Qualora si intenda adottare un cane vagante apparentemente privo di proprietario, lo si può trattenere momentaneamente a patto che si segnali immediatamente l’evento alla Polizia Locale

In caso di incidente stradale che coinvolga un cane apparentemente privo di proprietario, il privato cittadino che intervenga nel tentativo di prestare i primi soccorsi deve contattare immediatamente (direttamente o tramite la Polizia Municipale o le forze dell’ordine) il servizio veterinario della Asl competente; in assenza di un’autorizzazione preventiva da parte della Asl, il cittadino che porta un animale presso una struttura privata richiedendo l’esecuzione di cure mediche deve rispondere personalmente del costo delle stesse.

L’incentivazione delle adozioni da parte del Comune costituisce uno dei punti cardine della lotta al randagismo sia per questioni economiche (il ricovero presso il canile comporta un costo che grava su tutta la comunità), sia per questioni etiche (l’acquisizione di un cane in adozione comporta l’assunzione di responsabilità precise ai fini del rispetto delle norme vigenti).

La Asl predispone annualmente un piano di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. Le risorse assegnate devono essere utilizzate rispettando le seguenti priorità:

1. Cagne ricoverate all’interno dei canili in promiscuità con cani maschi.

2. Cagne vaganti catturate.

3. Gatte.

Sulla base della disponibilità di risorse pubbliche (Piani Regionali), il Comune può mettere a disposizione dei cittadini un contributo per la sterilizzazione delle cagne di proprietà.

Sebbene, in linea generale, sia vietato introdurre i cani in spiaggia, il Comune di Dorgali con propri regolamenti ha individuato tre tratti di spiagge libere nei quali è consentito l’accesso ai bagnanti accompagnati dai loro animali da affezione. La mancata sorveglianza del cane da parte del proprietario e i comportamenti inadeguati dell’animale sono puniti ai sensi dell’art.1164 del Codice di Navigazione, comma2, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00. Ai sensi dell’Ordinanza comunale n.5/2002  è vietato condurre o lasciare vagare cani in spiaggia (al di fuori degli spazi autorizzati) pena l’applicazione di una sanzione amministrativa di €172,00.

 

Normativa di riferimento

Comunitarie: Regolamento 2003/998/CE

Nazionali: DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria); DPR 31.03.1979; L. 281/1991; Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281); D.P.C.M. 28/02/2003; L. 189/2004; Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell‟obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna); D.M. 23.03.2007: Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina); Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2013  (tuteladell‟icolumità pubblica dall‟aggressione dei cani prorogata dall’Ordinanza 10.08.2020;

Regionali: L.R. n. 21 del 18.05.1994; L.R. n. 35 del 01.08.1996; Circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell‟Assessore Regionale all‟Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all‟area dell‟igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche); Delibera Giunta Regionale n.17-39 del 27.04.2010.

Ordinanza comunale n.5/2002 del 05.06.2002 (Criteri di comportamento per la detenzione dei cani); Deliberazione della G.C. n.178 del 10.07.2012 (Individuazione tratto di spiaggia “Animal Friendly – Gala Gonone loc. S’Abba Meica); Deliberazione della G.C. n.203 del 02.07.2013 (Istituzione contributo utenza per spiaggia Animal Friendly in loc. S’Abba Meica); Ordinanza del Sindaco n. 33 del 19.07.2017 ( Istituzione di aree “ Animal Friends in loc. Lungomare Palmasera e loc. Cala Osala).

Tutela dei gatti

La normativa non contempla la lotta al randagismo del gatto, non è quindi prevista la cattura dei gatti vaganti; i riferimenti normativi esistenti disciplinano solo la gestione delle colonie feline.

Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti vaganti (liberi) che vive stabilmente in un luogo pubblico o aperto al pubblico; é vietato catturare e spostare i gatti dall’habitat in cui si trovano, o maltrattare i gatti che vivono in libertà; pena l’applicazione di sanzioni amministrative o penali; il prelievo dei gatti dall’ambiente in cui si trovano può essere effettuato esclusivamente se finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari. Le operazioni di prelievo possono essere condotte dagli stessi volontari che accudiscono le colonie, nell’ambito delle attività concordate dal Comune e dalla ASL.

Chiunque abbandona gatti è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da €1000 a €10000 (art.727 C.P. comma 1). Alla stessa pena soggiace chiunque detiene gatti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttivi di gravi sofferenze (art.727 C.P. comma 2).

Chiunque, per crudeltà o senza necessita, cagiona una lesione ad un gatto, ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabile per le su caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da €5000 a € 30.000 (art.554 – ter C.P.)

I gatti non possono essere mantenuti all’interno di gattili oltre il tempo necessario per la loro cura.

Sterilizzazioni: i Comuni, tramite le Associazioni o cittadini volontari, devono censire e gestire le colonie feline; per impedire un incremento numerico dei felini concordano con le ASL appositi piani di sterilizzazione. La ASL esegue gli interventi (Art. 14 L.R. 21/94) su richiesta dell’amministrazione Comunale nell’ambito del piano annuale di sterilizzazione Le sterilizzazioni dei gatti randagi eventualmente condotte dai Comuni o da Associazioni di volontariato, mediante strutture private, devono avvenire con l’autorizzazione della ASL.

I gatti delle colonie feline sottoposti a sterilizzazione devono essere identificati mediante il tatuaggio della lettera “S” nel padiglione auricolare sinistro, e successivamente riammessi nel gruppo d’origine.

Nel Comune di Dorgali è stata riconosciuta la colonia felina in stato di libertà nel rione “Gustui” a Cala Gonone.

Normativa di riferimento: L.R. n. 21 del 18.05.1994; L.281/1991; Determinazione del Responsabile Area di Vigilanza n.1451 del 16/12/20216 (Censimento e riconoscimento colonia felina “Rione Gustui” a Cala Gonone).

Data di ultima modifica: 29/10/2021

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